Altre Convenzioni e programmi UNESCO

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CONVENZIONE CONCERNENTE LE MISURE DA ADOTTARE PER INTERDIRE E IMPEDIRE L’ILLECITA IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEI BENI CULTURALI (1970)

La convenzione del 1970, ratificata in Italia nel 1978, è il primo documento internazionale  rivolto a contrastare il traffico illecito di beni culturali. Ad oggi presenta 132 Stati membri.

La Convenzione considera “beni culturali” i beni designati da ciascuno Stato come importanti per l’archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza, come elencati negli articoli 1 e 4 della Convenzione.

E’ finalizzata a

  • contrastare importazioni ed esportazioni illecite nonché  il trasferimento indebito del titolo di proprietà di beni culturali in quanto tra le principali cause dell’impoverimento del patrimonio culturale;
  • assicurare, mediante l’istituzione di servizi nazionali,
    • l’elaborazione di progetti di testi legislativi e normativi al fine di regolamentare la materia
    • la redazione e l’aggiornamento di un inventario nazionale dei beni pubblici e privati, la cui esportazione costituirebbe un impoverimento sensibile del patrimonio culturale nazionale;
    • lo sviluppo o la creazione di istituzioni scientifiche e tecniche (musei, biblioteche, archivi, laboratori, atéliers, ecc.) volte ad assicurare la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali;
    • il controllo degli scavi archeologici, la conservazione e la tutela  di alcune zone per  eventuali future ricerche archeologiche;
    • la definizione e il rispetto di regole conformi ai principi etici propri della convenzione che disciplinino i rapporti tra i soggetti coinvolti.
    • un’azione educativa al rispetto del patrimonio culturale di tutti gli Stati e di divulgazione dei contenuti  della presente Convenzione;
    • l’adeguata pubblicità di ogni caso di sparizione di un bene culturale.

A tal riguardo

  • Istituisce un certificato di autorizzazione all’esportazione del bene che  dovrà accompagnare lo stesso in ogni eventuale trasferimento.
  • Adotta tutte le misure necessarie  per impedire l’acquisizione   di beni culturali esportati illecitamente ed  informarne  gli Stati coinvolti.
  • Proibisce l’importazione dei beni culturali rubati in un museo o in un monumento pubblico civile o religioso, o in una istituzione similare, situati sul territorio di un altro Stato membro e ad adottare le misure necessarie per l’eventuale recupero e restituzione dei beni sottratti.
  • Regola il rispetto delle prescrizioni anche con l’imposizione di sanzioni penali o amministrative .
  • partecipa ad ogni operazione internazionale concertata tra gli stati membri in caso di depredazione di siti archeologici o etnologici.
  • promuove attività educative, formative e di vigilanza, esercitata anche  sull’attività degli antiquari .
  • sensibilizza l’opinione pubblica  sul valore del  patrimonio culturale e sui rischi di furti,  scavi clandestini ed  esportazioni .
  • considera illeciti l’esportazione e il trasferimento forzati di beni culturali, risultanti direttamente o indirettamente dall’occupazione di un paese da parte di una potenza straniera
  • promuove la dotazione dei servizi nazionali di protezione del patrimonio culturale di un bilancio sufficiente anche mediante la creazione  di fondi  ad hoc.
  • Impone agli stati membri di aggiornare costantemente la Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura riguardo le attività svolte per l’applicazione della Convenzione.
  • Favorisce la collaborazione tra gli stati membri e l’UNESCO su  tematiche relative all’informazione, all’ educazione nonché riguardo la consultazione di esperti e il coordinamento di buone pratiche.
  • E’ aperta all’adesione di qualsiasi Stato non membro dell’ Unesco
  • può essere oggetto di revisione dalla Conferenza generale dell’Unesco

[:en] Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property (1970)

The Convention of 1970, ratified by Italy in 1978, was the first international document that counteracted the illicit trafficking of cultural property. Currently 132 States Parties are signatories.

The Convention considers “cultural property” to be the property designated by each State as being of importance for archaeology, prehistory, history, literature, art or science, as listed in Articles 1 and 4 of the Convention.

The aims of the Convention are to

  • counteract the illicit import, export and transfer of ownership of cultural property as one of the main causes of the impoverishment of the cultural heritage;
  • by establishing national services, ensure:
    • that laws and regulations are passed that regulate these matters;
    • the establishment and updating of a national inventory of protected public and private property whose export would constitute an appreciable impoverishment of the national cultural heritage;
    • the development or establishment of scientific and technical institutions (museums, libraries, archives, laboratories, workshops…) required to ensure the preservation and presentation of cultural property;
    • the supervision of archaeological excavations to preserve and protect certain areas reserved for future archaeological research;
    • the establishment and respect for rules that comply with the ethical principles set forth in the Convention and that govern the relations between those concerned;
    • that educational measures are taken to stimulate and develop respect for the cultural heritage of all States, and to disseminate knowledge of the provisions of the Convention;
    • that appropriate publicity is given to the disappearance of any items of cultural property.

In that regard, the Convention

  • establishes an export authorisation certificate for cultural assets that must accompany them in any transfers.
  • takes the necessary measures to prevent the acquisition of cultural property illegally exported and to inform the State Party of origin.
  • prohibits the import of cultural property stolen from a museum or a religious or secular public monument or similar institution in another State Party to the Convention, and requires appropriate steps to be taken to recover and return any stolen cultural property.
  • regulates the respect of its prescriptions including by imposing penalties or administrative sanctions.
  • participates in every concerted international effort between States Parties in cases of pillage of archaeological or ethnological sites.
  • promotes education, training, and surveillance, including surveillance of the activities of antique dealers.
  • raises public awareness of the value of cultural heritage and about the dangers of theft, clandestine excavation, and illicit export.
  • considers unlawful the export and transfer of ownership of cultural property under compulsion arising directly or indirectly from the occupation of a country by a foreign power.
  • promotes the provision of an adequate budget to the national services responsible for the protection of cultural heritage and, if necessary, a fund set up for that purpose.
  • requires States Parties to constantly update the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation on the action they have taken to apply the Convention.
  • encourages collaboration between the States Parties and UNESCO on matters relating to information and education, and with regard to consultation, expert advice, coordination, and good practice.
  • is open to accession by all States not members of
  • may be revised by the General Conference ofUNESCO

[:en] CONVENTION FOR THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY IN THE EVENT OF ARMED CONFLICT (1954) PROTOCOL I (1954) PROTOCOL II (1999)

Ratified by Italy in 1958, the Hague Convention was inspired by the principles established in the Hague Conventions of 1899 and 1907, and in the Washington Pact of 15 April 1935. It governs the protection of cultural property in the event of armed conflict and was followed by two protocols that complemented its contents and specified its methods of application.

It covers movable or immovable property of great importance to the cultural heritage, describing their characteristics in Article 1 and establishing that the protection of such property entails safeguarding and respecting them. Additionally, it:

  • requires States Parties to refrain from using cultural assets, their immediate surroundings, and the measures taken to protect them, for purposes that could expose them to destruction or deterioration in cases of armed conflict and any act of hostility, vandalism or retaliation against them;
  • also regulates the same matter in the event of total or partial occupation of the territory of other States Parties, and imposes the support of the competent national authorities and the adoption of the necessary protective measures, in close collaboration with those authorities;
  • provides for the establishment of special units within the military forces to be responsible for the protection of cultural property;
  • establishes a ‘special protection’ regime for a limited number of refuges intended to shelter movable cultural property in the event of armed conflict, and of centres containing monuments and other cultural property, under certain conditions that are clarified by Articles 2 to 6. The assets under protection, specifically marked as such, are considered immune from any act of hostility and from any use for military purposes. The Convention also provides for the possibility of waiving immunity in the event of any breach of the undertakings given by a State Party, and regulates how such a waiver should be governed.

Given the complexity of implementing the Convention, it was followed by a first protocol setting out the operational procedures for managing cultural property located within any territories that might be occupied during an armed conflict.

With the aim of further complementing its contents of the Convention and aligning it with the development of international law, a second protocol, adopted in May 1999, simplified the application of the ‘special protection’ regime.

In accordance with Article 10 of the Second Protocol, cultural property may be placed under enhanced protection provided that it meets the following three conditions:

  1. a) it is cultural heritage of the greatest importance for humanity;
  2. b) it is protected by adequate domestic legal and administrative measures recognising its exceptional cultural and historic value and ensuring the highest level of protection;
  3. c) it is not used for military purposes or to shield military sites, and a declaration has been made by the Party that has control over the cultural property, confirming that it will not be so used.

 

 

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LA CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO

La tutela del patrimonio culturale sommerso, in quanto parte integrante del patrimonio culturale dell’Umanità, è esercitata in conformità degli stessi principi generali previsti per il patrimonio archeologico nel sottosuolo. Tali principi sono ribaditi e ampliati in un fondamentale strumento giuridico internazionale, la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001 dalla Conferenza Generale degli Stati membri dell’UNESCO allo scopo di mettere in grado le parti di tutelare al meglio il patrimonio sommerso ed entrata in vigore il 2 gennaio 2009. La Convenzione è stata ratificata e resa esecutiva dal Parlamento italiano con la L. 157/2009; tuttavia le disposizioni generali in materia erano già presenti nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004), art. 94, come poi modificato con il D. Lgs. 62/2008.

Nell’ambito del quadro normativo internazionale, la Convenzione integra ed amplia le disposizioni di tutela inerenti il patrimonio culturale sommerso già presenti nella Convenzione UNESCO sul Diritto del Mare, prevedendo anche la possibilità di stesura di accordi regionali complementari che rafforzino le misure di prevenzione e protezione esistenti. Si stabilisce altresì uno standard comune sia per la protezione del patrimonio, prevedendo misure contro la possibilità che venga saccheggiato o distrutto, sia per la sua conoscenza e valorizzazione, altresì incoraggiando le attività di ricerca; fra le indicazioni più importanti vi è che la conservazione in situ del patrimonio è sempre considerata prioritaria –ove possibile- rispetto ad altri tipi di intervento (recupero incluso).

Il testo si compone di un Preambolo, 35 articoli e un Allegato.

L’Allegato, nello specifico, contiene 36 Regole, costituite da disposizioni pratiche molto dettagliate riguardanti le attività dirette alla tutela del patrimonio (ad es.: la stesura di un progetto di ricerca, la competenza e qualificazione dei professionisti del settore, le metodologie di conservazione e gestione dei siti, etc.).

Nell’ambito delle attività di tutela, alcune dirette implicazioni sono costituite dalle forme di collaborazione attivate dal MiBACT insieme ai Ministeri competenti nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 201/2016, in attuazione della Direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo attraverso la redazione di piani di gestione specifici per ogni settore (art. 5, c.1 m).

A livello organizzativo, ogni Paese sottoscrittore della Convenzione ha diritto di partecipazione e rappresentanza alla Conferenza degli Stati parte, che si tiene ogni due anni; autentico “braccio operativo” della Convenzione nonché consulente della Conferenza è poi il Consiglio tecnico-scientifico, composto da 12 membri (archeologi subacquei) eletti fra i delegati degli Stati parte.

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THE CONVENTION ON THE PROTECTION OF UNDERWATER CULTURAL HERITAGE

The protection of underwater cultural heritage, as an integral part of the cultural heritage of mankind, is exercised in accordance with the same general principles as for underground archaeological heritage. These principles were reaffirmed and amplified in a fundamental international legal instrument that enabled the parties to better protect underwater heritage: the Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage, which was adopted by the General Conference of UNESCO States Parties in Paris on 2 November 2001, and came into force on 2 January 2009. The Convention was ratified and made enforceable by the Italian Parliament with Law no. 157/2009, but general provisions on the same matters had already been incorporated in Art. 94 of the Code for Cultural and Landscape Heritage (Legislative Decree 42/2004), as later amended by Legislative Decree 62/2008.
Within the international regulatory framework, the Convention supplements and extends the protection provisions relating to underwater cultural heritage that were already present in the United Nations Convention on the Law of the Sea, and also provides for the possibility of preparing complementary regional agreements that reinforce existing prevention and protection measures. It also establishes a common standard to protect heritage by providing for measures that prevent it from being looted or destroyed, and to enhance its knowledge and appreciation, including the encouragement of research; one of its most important indications is that, wherever possible, the conservation in situ of heritage is always considered to have priority over other works (including recovery).
The text consists of a Preamble, 35 articles, and an Annex:
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/2001-convention/official-text
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/2001-convention/annex-of-the-convention/

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GEOPARCHI MONDIALI UNESCO – Programma Internazionale della Geoscienza e dei Geoparchi

La collaborazione tra UNESCO e i Geoparchi è attiva dal 2001 ma è del 2015 l’approvazione del Programma Internazionale Geoscienze e Geoparchi (IGGP) comprensivo dell’UNESCO Global Geoparks, ratificato quale nuovo riconoscimento a livello internazionale.

I Geoparchi Globali UNESCO sono singole aree geografiche, delimitate da un confine continuo in cui i siti e paesaggi di importanza geologica internazionale sono gestiti con un concetto olistico di protezione, educazione e lo sviluppo sostenibile. Il loro approccio “bottom up” basato sull’integrazione di conservazione e sviluppo sostenibile, coinvolgendo le comunità locali, sta diventando sempre più popolare.

Links:

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-and-geoparks-programme/

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/

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Collaboration between UNESCO and the Geoparks has been active since 2001, but the approval of the International Geoscience and Geoparks Programme (IGGP) including the UNESCO Global Geoparks, ratified in 2015, brought new recognition internationally.

UNESCO Global Geoparks are single, unified geographical areas where sites and landscapes of international geological significance are managed with a holistic concept of protection, education and sustainable development. Their bottom-up approach of combining conservation with sustainable development while involving local communities is becoming increasingly popular.

Links:

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-and-geoparks-programme/

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/

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PROGRAMMA UOMO E BIOSFERA

Il Programma UNESCO “Uomo e biosfera” (Man and Biosphere – MAB), avviato nel 1971, è un programma scientifico intergovernativo volto a stabilire una base scientifica allo sviluppo delle relazioni tra l’uomo e l’ambiente.

Il Programma MAB si basa sulla combinazione di scienze naturali e sociali, di economia ed istruzione ai fini del miglioramento della vita umana e dell’equa distribuzione dei benefici, per la salvaguardia e la gestione degli ecosistemi naturali, promuovendo in tal modo approcci innovativi allo sviluppo economico socialmente e culturalmente appropriato ed ecosostenibile.

Link: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/

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MAN AND THE BIOSPHERE PROGRAM

Launched in 1971, the UNESCO Man and the Biosphere Programme (MAB) is an intergovernmental scientific programme that aims to establish a scientific basis for the improvement of relationships between people and their environments.

MAB combines the natural and social sciences, economics and education to improve human livelihoods and the equitable sharing of benefits, and to safeguard natural and managed ecosystems, thereby promoting innovative approaches to economic development that are socially and culturally appropriate and environmentally sustainable.

Link: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/

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PROGRAMMA CITTA’ CREATIVE

Il Programma

Il programma Città creative (Unesco Creative Cities Network) è stato promosso dall’UNESCO a partire dal 2004 per rafforzare, attraverso la costituzione di una rete, la cooperazione fra le città che individuano la cultura e la creatività come fattori fondamentali e imprescindibili per il loro sviluppo in chiave sostenibile. Le Città della Rete condividono l’impegno a

  • Promuovere lo scambio delle conoscenze e delle pratiche migliori, al fine di facilitare l’integrazione e la partecipazione di persone e gruppi provenienti da differenti orizzonti culturali;
  • elaborare politiche e strategie per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale;
  • sensibilizzare al rispetto e alla protezione dei saperi tradizionali, in particolare quelli dei popoli autoctoni;
  • riconoscere l’apporto delle conoscenze tradizionali, specie in materia di protezione dell’ambiente e di gestione delle risorse naturali e favorire sinergie tra l’innovazione scientifico-tecnologica e i saperi locali.

Le Città della Rete si impegnano in particolare a perseguire i sei obiettivi fissati nel documento d’intenti (Mission statement) alla base del Programma:

L’obiettivo principale è favorire il pieno utilizzo della creatività e della cultura quale fattore di uno sviluppo sostenibile con al centro le persone e il rispetto dei diritti umani con specifico riferimento a uno dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile «rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri e resilienti e sostenibili ed individua la cultura e la creatività come una delle leve di azione in questo settore».

‘Il Network offre agli operatori locali una piattaforma internazionale su cui convogliare l’energia creativa delle proprie città, consentendo di proiettare esperienze locali in un contesto globale e favorire lo sviluppo dell’export culturale e delle industrie creative.

La rete è articolata in sette settori creativi:

  • Artigianato e l’Arte popolare;
  • Cinema;
  • Design;
  • Gastronoma;
  • Letteratura;
  • Musica;
  • Arti digitali;

La rete ha una struttura multilivello

  • Il Segretariato Generale è responsabile della gestione del programma e

Ogni anno per ogni settore viene eletta una città coordinatrice:

  • Città Creative per la Musica – tra cui Bologna (coordinatore: Ghent, NL)
  • Città Creative per la Letteratura (coordinatore: Cracovia, Polonia)
  • Città Creative per il Film (Coordinatore: Galway, Irlanda)
  • Città Creative per la l’Artigianato e l’Arte Popolare (Coordinatore: Fabriano, Italia)
  • Città Creative per il Design (Coordinatore: Shenzhen, Cina)
  • Città Creativa per le Arti Digitali (Coordinatore: Dakar, Senegal)
  • Città Creative per la Gastronomia (Coordinatore: Östersund, Svezia)

Ad oggi fanno parte della rete 180 Città in 72 differenti paesi

Il programma prevede un incontro annuale di tutti i partecipati della rete, è quello di rafforzare i legami fra le città del Network, di costituire una piattaforma di confronto per l’individuazione degli obiettivi strategici e priorità e favorire una crescita equilibrata e bilanciata della Rete. L’incontro del 2019 sarà ospitato da Fabriano

Procedura di designazione

Le città interessate a candidarsi debbono rispondere al bando pubblicato sul sito dell’Unesco, sottoponendo l’Application Form ufficiale accompagnato da una lettera di sostegno della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco. Le Città debbono dimostrare attraverso il come concretamente le loro politiche di sviluppo siano incentrato sulla cultura e sulla creatività con particolare riguardo al settore per cui si propongono.

La designazione delle città creative spetta poi al Direttore Generale dell’Unesco a seguito di un processo di valutazione che prevede consultazioni interne ed esterne con esperti indipendenti e le città membri della rete. Il bando per l’iscrizione ha cadenza biennale. Il prossimo bando è previsto per il 2019

L’ammissione della rete deve essere riconfermata attraverso un processo di monitoraggio che ha cadenza quadriennale.

procedura di monitoraggio

Le città italiane della Rete

Le città italiane attualmente aderenti alla rete sono nove in sei differenti settori

  • Bologna (Musica)-2006
  • Torino (Design)-2008;
  • Fabriano (Artigianatoe Arte popolare) -2013;
  • Parma (Gastronomia)-2015;
  • Roma (Cinema)-2015
  • Pesaro (Musica)-2017
  • Alba (Gastronomia)-2017
  • Carrara (Artigianato) -2017
  • Milano (Letteratura) -2017

Le città italiane hanno costituito nell’ottobre del 2016 un coordinamento presieduto dalla Città di Bologna.

Il Coordinamento ha tra i suoi obiettivi quello di rafforzare il ruolo delle città italiane all’interno della rete delle Città Creative UNESCO, di diventare una piattaforma di riflessione e ricerca nell’ambito delle nuove economie e di favorire la connessione integrata tra cultura, sviluppo economico e turismo, di affermarsi quali punti di riferimento e hub per la creatività a livello nazionale.

Il Ministero per beni i e le attività culturali non ha competenze dirette nell’attuazione del programma se non nel

la trasmissione delle istanze di ammissione alla rete è affidata alla Commissione Nazionale UNESCO .

Links

https://en.unesco.org/creative-cities/home

https://en.unesco.org/creative-cities/sites/creative-cities/files/Membership%20Monitoring%20Guidelines%202017.pdf

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CREATIVE CITIES PROGRAM

https://en.unesco.org/creative-cities/home

https://en.unesco.org/creative-cities/sites/creative-cities/files/Membership%20Monitoring%20Guidelines%202017.pdf