Convenzione

La Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale (2003)

La Conferenza generale dell’UNESCO ha adottato nel 2003, durante i lavori della 32ª Sessione, la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata dall’Italia il 30 ottobre 2007. L’adozione della Convenzione è diventata una pietra miliare nell’evoluzione delle politiche internazionali per promuovere la diversità culturale, poiché per la prima volta la comunità internazionale ha riconosciuto la necessità di sostenere le manifestazioni ed espressioni culturali che fino ad allora non avevano beneficiato di un quadro giuridico e programmatico così ampio.

Tali manifestazioni culturali comprendono anche tradizioni o espressioni viventi ereditate dai nostri antenati e trasmesse alle nuove generazioni, come tradizioni orali, arti performative, pratiche sociali, rituali, eventi festivi, conoscenze e pratiche riguardanti la natura e l’universo o le conoscenze e le abilità per produrre l’artigianato tradizionale.

Nonostante la sua fragilità, il patrimonio culturale immateriale è un fattore importante nel mantenimento della diversità culturale di fronte alla crescente globalizzazione. Comprendere il patrimonio
culturale immateriale delle diverse comunità favorisce il dialogo interculturale e incoraggia il rispetto reciproco tra diverse forme di vita.

L’importanza del patrimonio culturale immateriale non è la manifestazione culturale in sé, ma piuttosto la ricchezza di conoscenze e abilità che viene trasmessa tra generazioni attraverso esso.

Ai sensi della Convenzione UNESCO del 2003 “il patrimonio culturale immateriale” è:

  •  Tradizionale, contemporaneo e allo stesso tempo vivente: il patrimonio culturale immateriale non rappresenta solo le tradizioni ereditate del passato, ma anche le pratiche rurali e urbane contemporanee a cui prendono parte diversi gruppi culturali;
  • Inclusivo: possiamo condividere espressioni di patrimonio culturale immateriale simili a quelle praticate da altri, contribuendo alla coesione sociale, incoraggiando il senso di identità e responsabilità che aiuta le persone a sentirsi parte di una o diverse comunità e della società in generale;
  • Rappresentativo: il patrimonio culturale immateriale non è meramente valutato come bene culturale su base comparativa, per la sua esclusività o il suo valore eccezionale, piuttosto esso si genera a partire dalle comunità e dipende da coloro la cui conoscenza delle tradizioni, delle competenze e dei costumi viene trasmessa tra generazioni e al resto della propria o di altre comunità;
  • Basato sulla comunità: il patrimonio culturale immateriale può essere definito “patrimonio” solo quando è riconosciuto come tale dalle comunità, dai gruppi o dagli individui che lo creano, lo mantengono e lo trasmettono – senza il loro riconoscimento, nessun altro può decidere che una determinata espressione o pratica sia parte della propria eredità.

DIRETTIVE OPERATIVE

Le Direttive Operative costituiscono lo strumento fondamentale per l’attuazione della Convenzione.
Le Direttive vengono periodicamente aggiornate per recepire le decisioni del Comitato Intergovernativo ed implementare la Convenzione stessa.
Il documento fornisce criteri e procedure relativamente all’applicazione della Convenzione, ed in particolare:

  • Alla salvaguardia del Patrimonio culturale immateriale a livello internazionale, cooperazione e assistenza internazionale;
  • Al Fondo del Patrimonio Culturale Immateriale;
  • Alla partecipazione nell’implementazione della Convenzione;
  • Alla crescita di consapevolezza rispetto al patrimonio culturale immateriale e all’uso dell’emblema della Convenzione;
  • Ai Report periodici degli Stati Parte;
  • Alla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e allo sviluppo sostenibile a livello nazionale.

1. LA CANDIDATURA

Gli Stati Membri della Convenzione possono proporre la candidatura di nuovi “Elementi o Progetti, Attività o Programmi di Buone Pratiche di Salvaguardia” per l’iscrizione nelle Liste del Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO.

A tal fine, ciascuno Stato, con la partecipazione della comunità e i gruppi di detentori e praticanti direttamente interessati, deve procedere alla definizione, identificazione ed inventariazione degli “Elementi” che si intendono candidare alla Lista della Salvaguardia Urgente e alla Lista Rappresentativa; allo stesso modo, ogni Stato deve procedere alla definizione di “Progetti, Attività o Programmi” che si intendono candidare nel Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia.

Tale processo di inventariazione ai fini delle candidature UNESCO del Patrimonio Culturale Immateriale si inscrive nell’attività istruttoria formalmente avviata ed è coordinato dal Servizio I del Servizio I del Segretariato Generale del MIBACT.

Al Sito Web UNESCO https://ich.unesco.org è possibile reperire tutto il materiale relativo alla Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, prendere visione delle attività istituzionali e promozionali ad essa relative, mentre all’indirizzo  https://ich.unesco.org/en/directives è possibile consultare ed approfondire le direttive operative allegate alla Convenzione ai fini della sua applicazione anche rispetto ai contenuti, modalità e attività relativi ai percorsi di candidatura.

I format di candidatura sono direttamente consultabili e scaricabili all’indirizzo https://ich.unesco.org/en/forms, in particolare essi si riferiscono rispettivamente alle proposte di candidatura per:

  • La Lista di Salvaguardia Urgente;
  • La Lista Rappresentativa;
  • Il Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia.

Le attività istruttorie, sia per percorsi nazionali che multinazionali, procedono con fasi progressive di approfondimento tecnico-scientifico con il coordinamento del Servizio II del Segretariato Generale MiC, nell’intento di garantire la più vasta divulgazione dei principi della Convenzione e  partecipazione della comunità e degli stakeholders direttamente coinvolti, includendo attività di inventariazione partecipata degli “Elementi” che si intendono candidare, di redazione dei dossier di candidatura, di elaborazione e pianificazione ed aggiornamento di misure di salvaguardia affinché i processi di candidatura possano avere impatti di sviluppo sostenibile a livello locale, nazionale ed internazionale.

Per il Ministero della Cultura la struttura competente per l’applicazione, implementazione e promozione della Convenzione e la gestione e coordinamento delle proposte di candidatura e delle attività di monitoraggio è il Servizio II – Ufficio UNESCO del Segretariato Generale.

Lo stato di applicazione della Convenzione è sottoposto ad un rilevamento da parte del Segretariato della Convenzione di Parigi, a cui ogni Stato Parte deve adempiere attraverso l’elaborazione e la redazione del Report Nazionale Periodico

1.2 ATTIVAZIONE DELLA CANDIDATURA

Le proposte di candidatura alle Liste del Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO sono presentate alla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO che le assegna al Ministero e/o Ministeri competenti per l’attività istruttoria.

Il Servizio I- Coordinamento e Ufficio UNESCO- è competente per le attività delle istruttorie di competenza MIBACT, assicurando il coordinamento tecnico-scientifico dei percorsi, sia nazionali che multinazionali, al fine di poter ottemperare alla compilazione altamente qualitativa ed esauriente delle proposte di candidatura secondo quanto previsto dalle Direttive Operative della Convenzione e dalle progressive implementazioni.

L’Ufficio risponde entro 180 giorni rispetto all’esito di prosecuzione di istruttoria della proposta di candidatura in oggetto, richiedendo ulteriori informazioni o attivando attività di diretta applicazione oppure rifiutando l’iscrizione.

In particolare, ai fini dell’attivazione della proposta di candidatura e dell’istruttoria, si raccomanda che nella compilazione generale del Format della Lista per la quale si intende avviare un percorso di candidatura vengano inserite, tra le altre, le seguenti informazioni:

  • Nome e descrizione di massima dell’ “Elemento relativo alla Lista di Salvaguardia Urgente”, o dell’ “Elemento della Lista Rappresentativa” o del “Progetto/Attività/Programma di Buona Pratica di Salvaguardia” che si intendono candidare e la rispettiva localizzazione geografica;
  • Identificazione della comunità direttamente coinvolta nella proposta di candidatura con specifico riferimento ai gruppi di detentori e praticanti;
  • Elenco delle misure di salvaguardia identificate per gli “Elementi” del Patrimonio Culturale Immateriale proposti per la Lista di Salvaguardia Urgente e per la Lista Rappresentativa o che sono incluse nel “Progetto, Attività o Programma” che si intende proporre per il “Registro delle Buone Pratiche”;
  • L’eventuale indicazione di inventario qualora il “bene” del Patrimonio Culturale Immateriale che si intende candidare per la “Lista di Salvaguardia Urgente” o per la “Lista Rappresentativa” fosse già registrato in qualunque forma di catalogazione anche a livello locale o regionale;
  • Allegare eventualmente una bibliografia storico-antropologica di riferimento ed eventuale sitografia.

1.3 INSERIMENTO NELLA LISTA PROPOSITIVA ITALIANA E FASI DELL’ITER DI VALUTAZIONE INTERNAZIONALE

L’ inserimento nella Lista Propositiva Nazionale per il Patrimonio Culturale Immateriale avviene all’atto di uno stato avanzato istruttorio della proposta di candidatura ed è propedeutico   alla valutazione finale da parte del Consiglio Direttivo della CNIU per l’invio presso il Segretariato di Parigi della Convenzione per i seguiti e le procedure di valutazione a livello internazionale. Tale invio ha scadenza formalizzata entro il 31 marzo per ogni ciclo di presentazione.

Il Segretariato della Convenzione effettua una prima verifica tecnica rispetto alla documentazione inviata che verrà esaminata successivamente dall’Organo di Valutazione Internazionale.

La Decisione finale rispetto all’iscrizione nelle Liste UNESCO del Patrimonio Culturale Immateriale spetta al Comitato Intergovernativo della Convenzione. Tale Comitato si riunisce una volta l’anno per decidere l’iscrizione degli “Elementi” nella Lista di Salvaguardia Urgente e della Lista Rappresentativa e dei “Progetti, Attività o Programmi” nel Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia.

Lo stesso Comitato può anche decidere di rimandare la proposta di candidatura alla valutazione del prossimo ciclo – richiedendo ulteriori informazioni o l’implementazione del dossier- oppure rifiutare l’iscrizione.

1.4 PROCEDURE DI ISCRIZIONE DEGLI ELEMENTI NELLE LISTE E DI SELEZIONE DI BUONE PRATICHE DI SALVAGUARDIA

1.4.a ISCRIZIONE NELLA LISTA DI SALVAGUARDIA URGENTE

CRITERI

Nei dossier di candidatura allo Stato(i) Parte proponente(i) è (sono) richiesto di dimostrare che un elemento proposto per l’iscrizione nella Lista della Salvaguardia Urgente soddisfa tutti i seguenti criteri:

U.1 L’elemento costituisce patrimonio culturale immateriale come definito nell’articolo 2 della Convenzione.
U.2 a. L’elemento ha urgente bisogno di essere salvaguardato perché la sua vitalità è a rischio nonostante gli sforzi della comunità, del gruppo o di individui e dello Stato (o degli Stati) interessati;
(o)
b. L’elemento ha un urgente bisogno di essere salvaguardato perché si trova di fronte a gravi minacce in conseguenza delle quali non ci si può aspettare che sopravviva senza una salvaguardia immediata.
U.3 Le misure di salvaguardia sono elaborate per consentire alla comunità, gruppo o individui  interessati  di continuare la pratica e la trasmissione dell’elemento.
U.4 L’elemento è candidato sulla base della più ampia partecipazione possibile della comunità,  gruppo o individui interessati e con il loro previo, libero consenso informato.
U.5 L’Elemento è incluso in un inventario del Patrimonio culturale immateriale presente nel (nei) territorio(i) dello (degli) Stato (i) proponente (i) come definito nell’Articolo 11 e nell’Articolo 12 della Convenzione.
U.6 In casi di estrema urgenza, lo (gli) Stato (i) Parte interessato è (sono) stato (i) debitamente consultato (i) riguardo all’iscrizione dell’elemento in conformità con l’Articolo 17.3 della Convenzione.

CRONOPROGRAMMA E PROCEDURE

Fase 1: Preparazione e Presentazione

  • 31 marzo-Anno 0

Scadenza per le richieste di assistenza preparatoria all’elaborazione delle candidature.

  • 31 marzo- Anno 1

Scadenza entro la quale le candidature devono essere ricevute dal Segretariato. I dossier ricevuti oltre la data di scadenza saranno esaminati nel ciclo successivo.

  • 30 giugno-Anno 1

Scadenza entro la quale il Segretariato avrà elaborato i dossier, compresa la registrazione e la conferma di ricezione. Se un dossier viene trovato incompleto, lo Stato Parte è invitato a completarlo.

  • 30 settembre-Anno 1

Scadenza entro la quale le informazioni mancanti richieste per completare i dossier, se esistenti, devono essere presentate dallo Stato Parte al Segretariato. I dossier che rimangono incompleti vengono restituiti agli Stati parti che possono completarli per un ciclo successivo.

Fase 2: Valutazione

  • Dicembre Anno 1 – Maggio Anno 2

Valutazione dei file da parte dell’Organo di valutazione.

  • Aprile – giugno Anno 2

Incontro per la valutazione finale da parte dell’ Organo di valutazione. A partire dalle quattro settimane precedenti  la sessione del Comitato Intergovernativo, i dossier e le relazioni di valutazione sono disponibili on-line per la consultazione degli Stati Parte.

Fase 3: Esame

  • Novembre / Dicembre Anno 2

Il Comitato esamina le candidature e prende le sue decisioni.

1.4.b ISCRIZIONE NELLA LISTA RAPPRESENTATIVA

CRITERI

Nei dossier di candidatura allo Stato(i) Parte proponente(i) è (sono) richiesto di dimostrare che un elemento proposto per l’iscrizione nellA Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale soddisfa tutti i seguenti criteri:

R.1 L’elemento costituisce il patrimonio culturale immateriale come definito nell’articolo 2 della Convenzione.
R.2 L’iscrizione di un Elemento contribuisce ad assicurare la visibilità e la consapevolezza del significato  del patrimonio culturale immateriale ed ad incoraggiare il dialogo essendo riflesso della diversità culturale mondiale e testimonianza della creatività umana;

R.3 Le misure di salvaguardia sono elaborate per consentire la protezione e promozione dell’Elemento;
R.4 L’elemento è candidato sulla base della più ampia partecipazione possibile della comunità,  gruppi o individui interessati e con il loro previo, libero consenso informato.

R.5 L’Elemento è incluso in un inventario del Patrimonio culturale immateriale presente nel (nei) territorio(i) dello (degli)  Stato (i) proponente (i) come definito nell’Articolo 11 e nell’Articolo 12 della Convenzione.

CRONOPROGRAMMA E PROCEDURE

Fase 1: Preparazione e Presentazione

  • 31 marzo-Anno 0

Scadenza per le richieste di assistenza preparatoria all’elaborazione delle candidature.

  • 31 marzo- Anno 1

Scadenza entro la quale le candidature devono essere ricevute dal Segretariato. I dossier ricevuti oltre la data di scadenza saranno esaminati nel ciclo successivo.

  • 30 giugno-Anno 1

Scadenza entro la quale il Segretariato avrà elaborato i dossier, compresa la registrazione e la conferma di ricezione. Se un dossier viene trovato incompleto, lo Stato Parte è invitato a completarlo.

  • 30 settembre-Anno 1

Scadenza entro la quale le informazioni mancanti richieste per completare i dossier, se esistenti, devono essere presentate dallo Stato Parte al Segretariato. I dossier che rimangono incompleti vengono restituiti agli Stati parti che possono completarli per un ciclo successivo.

Fase 2: Valutazione

  • Dicembre Anno 1 – Maggio Anno 2

Valutazione dei file da parte dell’Organo di valutazione.

  • Aprile – giugno Anno 2

Incontro per la valutazione finale da parte dell’ Organo di valutazione. A partire dalle quattro settimane precedenti  la sessione del Comitato Intergovernativo, i dossier e le relazioni di valutazione sono disponibili on-line per la consultazione degli Stati Parte.

Fase 3: Esame

  • Novembre / Dicembre Anno 2

Il Comitato esamina le candidature e prende le sue decisioni

1.4.c. SELEZIONE DELLE PROPOSTE PER IL REGISTRO DELLE BUONE PRATICHE DI SALVAGUARDIA

CRITERI

Tra i programmi, progetti ed attività proposte al Comitato dagli Stati Parte, vengono selezionati solo quelli che meglio soddisfano i seguenti criteri:

Criterio 1: Il programma, progetto o attività coinvolge la salvaguardia come definita nell’art. 2.3 della Convenzione;

Criterio 2: Il programma, progetto o attività promuove il coordinamento degli sforzi per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale su livelli regionali, sub-regionali e/o internazionali;

Criterio 3: Il programma, progetto o attività riflette i principi e gli obiettivi della Convenzione;

Criterio 4: se già concluso, il programma, progetto o attività deve dimostrare l’effettività del contributo alla vitalità del patrimonio culturale immateriale interessato.  Se il programma, progetto o attività è ancora in corso o programmato, è ragionevole aspettarsi che contribuisca in misura sostanziale alla vitalità del patrimonio culturale immateriale interessato.

Criterio 5: Il programma, progetto o attività è stata o sarà implementata con la partecipazione della comunità, gruppo e se possibile, individui interessati e con il loro previo, libero consenso informato.

Criterio 6: Il programma, progetto o attività può servire, a seconda dei casi, come modello per le attività di salvaguardia a livello sub-regionale, regionale o internazionale;

Criterio 7: Lo(Gli) Stato (i) Proponente (i), l’organismo(i) di implementazione, e la comunità, gruppo o, se possibile, individui interessati sono disposti a cooperare nella diffusione delle migliori pratiche, se il loro programma, progetto o attività è selezionato.

Criterio 8: Il programma, progetto o attività presentano aspetti che sono suscettibili ad una valutazione dei loro risultati.

Criterio 9: Il programma, progetto o attività è principalmente applicabile ai bisogni dei paesi in via di sviluppo.

CRONOLOGIA E PROCEDURE

Fase 1: Preparazione e Presentazione

  • 31 marzo-Anno 0

Scadenza per le richieste di assistenza preparatoria all’elaborazione delle candidature.

  • 31 marzo- Anno 1

Scadenza entro la quale le candidature devono essere ricevute dal Segretariato. I dossier ricevuti oltre la data di scadenza saranno esaminati nel ciclo successivo.

  • 30 giugno-Anno 1

Scadenza entro la quale il Segretariato avrà elaborato i dossier, compresa la registrazione e la conferma di ricezione. Se un dossier viene trovato incompleto, lo Stato Parte è invitato a completarlo.

  • 30 settembre-Anno 1

Scadenza entro la quale le informazioni mancanti richieste per completare i dossier, se esistenti, devono essere presentate dallo Stato Parte al Segretariato. I dossier che rimangono incompleti vengono restituiti agli Stati parti che possono completarli per un ciclo successivo.

Fase 2: Valutazione

  • Dicembre Anno 1 – Maggio Anno 2

Valutazione dei file da parte dell’Organo di valutazione.

  • Aprile – giugno Anno 2

Incontro per la valutazione finale da parte dell’ Organo di valutazione. A partire dalle quattro settimane precedenti  la sessione del Comitato Intergovernativo, i dossier e le relazioni di valutazione sono disponibili on-line per la consultazione degli Stati Parte.

Fase 3: Esame

  • Novembre / Dicembre Anno 2

Il Comitato esamina le candidature e prende le sue decisioni.