La candidatura

Gli Stati Membri della Convenzione possono proporre la candidatura di nuovi “Elementi o progetti, attività o programmi di buone pratiche di salvaguardia” per l’iscrizione nelle Liste del Patrimonio culturale immateriale UNESCO.

A tal fine, ciascuno Stato, con la partecipazione della comunità e dei gruppi di detentori e praticanti direttamente interessati, deve procedere alla definizione, identificazione ed inventariazione degli “Elementi” che si intendono candidare alla Lista della Salvaguardia Urgente e alla Lista Rappresentativa; allo stesso odo, ogni Stato deve procedere alla definizione di “Progetti, Attività o Programmi” che si intendono candidare nel Registro delle buone pratiche di Salvaguardia.

Tale processo di inventariazione si inscrive nell’attività istruttoria formalmente avviata ed è coordinato dal Servizio II del Segretariato Generale del MiC.

Al sito web https://ich.unesco.org è possibile reperire tutto il materiale relativo alla Convenzione, prendere visione delle attività istituzionali e promozionali ad essa relative, mentre all’indirizzo https://ich.unesco.org/en/directives è possibile consultare ed approfondire le direttive operative allegate alla Convenzione ai fini della sua applicazione anche rispetto ai contenuti, modalità e attività relativi ai percorsi di candidatura.

I format di candidatura sono direttamente consultabili e scaricabili all’indirizzo https://ich.unesco.org/en/forms, in particolare essi si riferiscono rispettivamente alle proposte di candidatura per:

  • La Lista di Salvaguardia Urgente;
  • La Lista Rappresentativa;
  • Il Registro delle Buone Pratiche di Salvaguardia.

Le attività istruttorie, sia per i percorsi nazionali che multinazionali, procedono con fasi progressive di approfondimento tecnico-scientifico, nell’intento di garantire la più vasta divulgazione dei principi della Convenzione e la massima partecipazione della comunità e degli stakeholders. Il processo include l’inventariazione partecipata degli “Elementi” che si intendono candidare, la redazione dei dossier, l’elaborazione, la pianificazione e l’aggiornamento di misure di salvaguardia, affinché i processi di candidatura possano avere impatti di sviluppo sostenibile a livello locale, nazionale ed internazionale.

Lo stato di applicazione della Convenzione è sottoposto ad un rilevamento da parte del Segretariato della Convenzione di Parigi, a cui ogni Stato Parte deve adempiere attraverso l’elaborazione e la redazione del Report Nazionale periodico.

Attivazione della candidatura

Le proposte di candidatura sono presentate alla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO che le assegna al Ministero e/o Ministeri competenti per l’attività istruttoria.

L’Ufficio competente risponde entro 180 giorni, richiedendo ulteriori informazioni o attivando iniziative di diretta applicazione oppure rigettando l’iscrizione.

In particolare, ai fini dell’attivazione della proposta di candidatura e dell’istruttoria, si raccomanda che nella compilazione generale del format della Lista prescelta vengano inserite, tra le altre, le seguenti informazioni:

  • nome e descrizione di massima dell’“Elemento relativo alla Lista di Salvaguardia Urgente”, o dell’ “Elemento della Lista Rappresentativa” o del “Progetto/Attività/Programma di Buona Pratica di Salvaguardia” che si intende candidare e rispettiva localizzazione geografica;
  • identificazione della comunità direttamente coinvolta nella proposta di candidatura con specifico riferimento ai gruppi di detentori e praticanti;
  • elenco delle misure di salvaguardia identificate per gli “Elementi” del Patrimonio Culturale Immateriale proposti per la Lista di Salvaguardia Urgente e per la Lista Rappresentativa o che sono incluse nel “Progetto, Attività o Programma” che si intende proporre per il “Registro delle Buone Pratiche”;
  • eventuale indicazione di inventario, qualora il “bene” sia già registrato in una qualunque forma di catalogazione, anche a livello locale o regionale;
  • bibliografia storico-antropologica di riferimento ed eventuale sitografia.

Inserimento nella lista propositiva italiana e fasi dell’iter di valutazione internazionale

L’ inserimento nella Lista Propositiva Nazionale per il Patrimonio Culturale Immateriale avviene all’atto di uno stato avanzato istruttorio della proposta di candidatura ed è propedeutico alla valutazione finale da parte del Consiglio Direttivo della CNIU per l’invio presso il Segretariato di Parigi della Convenzione, per i seguiti e le procedure di valutazione a livello internazionale. Tale invio ha scadenza formalizzata entro il 31 marzo per ogni ciclo di presentazione.
Il Segretariato della Convenzione effettua una prima verifica tecnica rispetto alla documentazione inviata, che verrà esaminata successivamente dall’Organo di Valutazione Internazionale.

La Decisione finale rispetto all’iscrizione nelle Liste spetta al Comitato Intergovernativo della Convenzione, che si riunisce una volta all’anno. Lo stesso Comitato può anche decidere di rimandare la proposta di candidatura alla valutazione del ciclo successivo – richiedendo ulteriori informazioni o l’implementazione del dossier – oppure rifiutare l’iscrizione.

Procedure di iscrizione degli elementi nelle liste e di selezione di buone pratiche di salvaguardia

Iscrizione nella Lista di salvaguardia urgente – Criteri

Nei dossier di candidatura, allo Stato Parte si richiede di dimostrare che l’Elemento proposto per l’iscrizione nella Lista della Salvaguardia Urgente soddisfi tutti i seguenti criteri:

  • U.1: l’elemento costituisce patrimonio culturale immateriale come definito nell’articolo 2 della Convenzione;
  • U.2
    • a: l’elemento ha urgente bisogno di essere salvaguardato perché la sua vitalità è a rischio nonostante gli sforzi della comunità, del gruppo o di individui e dello Stato (o degli Stati) interessati;
    • b: l’elemento ha un urgente bisogno di essere salvaguardato perché si trova di fronte a gravi minacce in conseguenza delle quali non ci si può aspettare che sopravviva senza una salvaguardia immediata;
  • U.3: le misure di salvaguardia sono elaborate per consentire alla comunità, gruppo o individui interessati di continuare la pratica e la trasmissione dell’elemento;
  • U.4: l’elemento è candidato sulla base della più ampia partecipazione possibile della comunità, gruppo o individui interessati e con il loro previo, libero consenso informato.
  • U.5: l’elemento è incluso in un inventario del Patrimonio culturale immateriale presente nel (nei) territorio(i) dello (degli) Stato (i) proponente (i) come definito nell’Articolo 11 e nell’Articolo 12 della Convenzione;
  • U.6: in casi di estrema urgenza, lo (gli) Stato (i) Parte interessato è (sono) stato (i) debitamente consultato (i) riguardo all’iscrizione dell’elemento in conformità con l’Articolo 17.3 della Convenzione.

Cronoprogramma e procedure

Fase 1: Preparazione e Presentazione

  • 31 marzo-Anno 0

Scadenza per le richieste di assistenza preparatoria all’elaborazione delle candidature.

  • 31 marzo-Anno 1

Scadenza entro la quale le candidature devono essere ricevute dal Segretariato della Convenzione. I dossier ricevuti oltre la data di scadenza saranno esaminati nel ciclo successivo.

  • 30 giugno-Anno 1

Scadenza entro la quale il Segretariato avrà verificato la completezza dei dossier. Se un dossier viene trovato incompleto, lo Stato Parte è invitato ad integrarlo.

  • 30 settembre-Anno 1

Scadenza entro la quale le eventuali informazioni richieste per completare i dossier devono essere presentate dallo Stato Parte al Segretariato. I dossier che rimangono incompleti vengono restituiti agli Stati Parte che possono completarli per un ciclo successivo.

Fase 2: Valutazione

  • Dicembre Anno 1 – Maggio Anno 2

Valutazione dei dossier da parte dell’Organo di valutazione.

  • Aprile – giugno Anno 2

Incontro per la valutazione finale da parte dell’Organo di valutazione. A partire dalle quattro settimane precedenti la sessione del Comitato Intergovernativo, i dossier e le relazioni di valutazione sono disponibili on-line per la consultazione degli Stati Parte.

Fase 3: Esame

  • Novembre / Dicembre Anno 2

Il Comitato esamina le candidature e prende le sue decisioni.

Iscrizione nella Lista rappresentativa – Criteri

Nei dossier di candidatura, si richiede allo Stato Parte proponente di dimostrare che un elemento proposto per l’iscrizione nella Lista soddisfi tutti i seguenti criteri:

  • R.1: l’elemento costituisce il patrimonio culturale immateriale come definito nell’articolo 2 della Convenzione;
  • R.2: l’iscrizione di un Elemento contribuisce ad assicurare la visibilità e la consapevolezza del significato del patrimonio culturale immateriale ed ad incoraggiare il dialogo essendo riflesso della diversità culturale mondiale e
    testimonianza della creatività umana;
  • R.3: le misure di salvaguardia sono elaborate per consentire la protezione e promozione dell’Elemento;
  • R.4: l’Elemento è candidato sulla base della più ampia partecipazione possibile della comunità, gruppi o individui interessati e con il loro previo, libero consenso informato;
  • R.5: l’Elemento è incluso in un inventario del Patrimonio culturale immateriale presente nel (nei) territorio(i) dello (degli) Stato (i) proponente (i) come definito nell’Articolo 11 e nell’Articolo 12 della Convenzione.

Cronoprogramma e procedure

Cfr. cronoprogramma e procedure per l’iscrizione nella Lista di salvaguardia urgente.

Selezione delle proposte per il registro delle buone pratiche di salvaguardia – Criteri

Tra i programmi, progetti ed attività proposte al Comitato dagli Stati Parte, vengono selezionati solo quelli che meglio soddisfano i seguenti criteri:

  • Criterio 1: Il programma, progetto o attività coinvolge la salvaguardia come definita nell’art. 2.3 della Convenzione;
  • Criterio 2: Il programma, progetto o attività promuove il coordinamento degli sforzi per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale su livelli regionali, sub-regionali e/o internazionali;
  • Criterio 3: Il programma, progetto o attività riflette i principi e gli obiettivi della Convenzione;
  • Criterio 4: se già concluso, il programma, progetto o attività deve dimostrare l’effettività del contributo alla vitalità del patrimonio culturale immateriale interessato. Se il programma, progetto o attività è ancora in corso o
    programmato, è ragionevole aspettarsi che contribuisca in misura sostanziale alla vitalità del patrimonio culturale immateriale interessato;
  • Criterio 5: Il programma, progetto o attività è stata o sarà implementata con la partecipazione della comunità, gruppo e se possibile, individui interessati e con il loro previo, libero consenso informato;
  • Criterio 6: Il programma, progetto o attività può servire, a seconda dei casi, come modello per le attività di salvaguardia a livello sub-regionale, regionale o internazionale;
  • Criterio 7: Lo(Gli) Stato (i) Proponente (i), l’organismo(i) di implementazione, e la comunità, gruppo o, se possibile, individui interessati sono disposti a cooperare nella diffusione delle migliori pratiche, se il loro programma, progetto o attività è selezionato;
  • Criterio 8: Il programma, progetto o attività presentano aspetti che sono suscettibili ad una valutazione dei loro risultati;
  • Criterio 9: Il programma, progetto o attività è principalmente applicabile ai bisogni dei paesi in via di sviluppo.

Cronoprogramma e procedure

Cfr. cronoprogramma e procedure per l’iscrizione nella Lista di salvaguardia urgente.