Convenzione sulla circolazione dei beni

Convenzione concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali (1970)

La Convenzione del 1970, ratificata in Italia nel 1978, è il primo documento internazionale rivolto a contrastare il traffico illecito di beni culturali. Ad oggi è stato sottoscritto da 132 Stati.

La Convenzione considera “beni culturali” i beni designati da ciascuno Stato come importanti per l’archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza, come elencati negli articoli 1 e 4 della Convenzione. Essa è finalizzata a

  • contrastare importazioni ed esportazioni illecite nonché il trasferimento indebito del titolo di proprietà di beni culturali, una delle principali cause dell’impoverimento del patrimonio culturale;
  • assicurare, mediante l’istituzione di servizi nazionali,
    • l’elaborazione di progetti di testi legislativi e normativi al fine di regolamentare la materia
    • la redazione e l’aggiornamento di un inventario nazionale dei beni pubblici e privati, la cui esportazione costituirebbe un impoverimento sensibile del patrimonio culturale nazionale;
    • lo sviluppo o la creazione di istituzioni scientifiche e tecniche (musei, biblioteche, archivi, laboratori, atelier, ecc.) volte ad assicurare la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali;
    • il controllo degli scavi archeologici, la conservazione e la tutela di alcune zone per eventuali future ricerche archeologiche;
    • la definizione e il rispetto di regole conformi ai principi etici propri della convenzione che disciplinino i rapporti tra i soggetti coinvolti.
    • un’azione educativa al rispetto del patrimonio culturale di tutti gli Stati e di divulgazione dei contenuti della presente Convenzione;
    • l’adeguata pubblicità di ogni caso di sparizione di un bene culturale.

A tal riguardo:

  • istituisce un certificato di autorizzazione all’esportazione del bene che dovrà accompagnare lo stesso in ogni eventuale trasferimento;
  • a tutte le misure necessarie per impedire l’acquisizione di beni culturali esportati illecitamente ed informarne gli Stati coinvolti;
  • proibisce l’importazione dei beni culturali rubati in un museo o in un monumento pubblico civile o religioso, o in una istituzione similare, situati sul territorio di un altro Stato membro e ad adottare le misure necessarie per l’eventuale recupero e restituzione dei beni sottratti;
  • regola il rispetto delle prescrizioni anche con l’imposizione di sanzioni penali o amministrative;
  • partecipa ad ogni operazione internazionale concertata tra gli stati membri in caso di depredazione di siti archeologici o etnologici;
  • promuove attività educative, formative e di vigilanza, esercitata anche sull’attività degli antiquari;
  • sensibilizza l’opinione pubblica sul valore del patrimonio culturale e sui rischi di furti, scavi clandestini ed esportazioni;
  • considera illeciti l’esportazione e il trasferimento forzati di beni culturali;
  • risultanti direttamente o indirettamente dall’occupazione di un paese da parte di una potenza straniera;
  • promuove la dotazione dei servizi nazionali di protezione del patrimonio culturale di un bilancio sufficiente anche mediante la creazione di fondi ad hoc;
  • impone agli stati membri di aggiornare costantemente la Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura riguardo le attività svolte per l’applicazione della Convenzione;
  • favorisce la collaborazione tra gli stati membri e l’UNESCO su tematiche relative all’informazione, all’ educazione nonché riguardo la consultazione di esperti e il coordinamento di buone pratiche;
  • è aperta all’adesione di qualsiasi Stato non membro dell’UNESCO;
  • può essere oggetto di revisione dalla Conferenza generale dell’UNESCO.