Informazioni sulla Legge

La Legge 20 febbraio 2006 n. 77 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO”

La Legge 77/2006 “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO” nella sua attuale formulazione è il frutto delle modifiche apportate dalla Legge n. 44 dell’8 marzo 2017, con la quale il campo di applicazione è stato esteso ad includere, oltre ai Siti Culturali e Naturali iscritti nella Lista prevista dalla Convenzione per la protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale del 1972, anche gli Elementi iscritti nella Lista rappresentativa di cui alla Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003.

La Legge ribadisce che, per la loro unicità, i Siti e gli Elementi iscritti nelle Liste previste dalle rispettive Convenzioni UNESCO, sono punti di eccellenza ed elementi fondanti della rappresentazione del nostro Paese, anche a livello internazionale.

Essa prevede misure finanziare a sostegno delle attività di valorizzazione, comunicazione e fruizione dei Siti e degli Elementi (art. 4), destinate ad interventi volti:

a) allo studio delle specifiche problematiche culturali, artistiche, storiche, ambientali, scientifiche e tecniche relative ai siti e agli elementi italiani UNESCO, ivi compresa l’elaborazione dei piani di gestione;

b) alla predisposizione di servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi di pulizia, raccolta rifiuti, controllo e sicurezza;

c) alla realizzazione, anche in zone contigue ai siti, di aree di sosta e sistemi di mobilità, purché funzionali ai siti medesimi;

d) alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti e degli elementi italiani UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e alla loro riqualificazione; nell’ambito delle istituzioni scolastiche, la valorizzazione è attuata anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole;

d-bis) alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il sito, nell’ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agrosilvo-pastorale.

La Legge, inoltre, riconosce formalmente i Piani di gestione e i Piani delle misure di salvaguardia quali strumenti indispensabili per “assicurare la conservazione e la valorizzazione dei Siti e degli Elementi italiani UNESCO” (art. 3 comma 1)..

L’elenco dei progetti annualmente finanziati è stabilito con Decreto del Ministro della cultura, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora “Ministero della transizione ecologica), con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

I criteri e le modalità di erogazione dei fondi destinati alla misure di sostegno sono definiti dalla Circolare del Segretario Generale n. 46 del 14 settembre 2021 per i Siti e dalla Circolare del Segretario Generale n. 47 del 14 settembre 2021 per gli Elementi.

La Circolare individua in primo luogo i possibili Soggetti beneficiari – differenti per Siti ed Elementi, stanti le differenze e specificità che caratterizzano il patrimonio tangibile da quello intangibile (art. 1 e art. 7) -, ai quali possono essere destinate le misure di sostegno, e definiscono le competenze e le modalità per l’individuazione del Soggetto referente (art. 2 e art. 8) che è garante presso il Ministero della condivisione delle istanze presentate da parte di tutti i soggetti coinvolti.

La Circolare definisce anche l’iter procedurale di assegnazione dei finanziamenti che, nel complesso, può essere così sintetizzato:

  • pubblicazione dell’Avviso per la presentazione delle proposte di interventi sul sito web dell’Ufficio;
  • presentazione delle istanze da parte dei Soggetti Referenti di Siti ed Elementi secondo le modalità previste nell’Avviso;
  • valutazione delle istanze presentate da parte di un’apposita Commissione interistituzionale che propone al Ministro la graduatoria degli interventi da finanziare;
  • emanazione del Decreto del Ministro della cultura, d’intesa con gli organismi concertanti individuati dalla legge;
  • registrazione del Decreto presso la Corte dei Conti e successiva comunicazione ai Soggetti Referenti di Siti ed Elementi degli esiti della valutazione.

Dal 2008, anno di emanazione del I decreto di assegnazione dei finanziamenti, fino al 2019 sono stati finanziati 352 progetti destinati ai Siti culturali e naturali, per un totale di 28.714.337,17 euro. Di questi, più di cinque milioni sono stati destinati all’elaborazione e all’aggiornamento dei Piani di gestione.

Nell’anno 2018 sono stati per la prima volta assegnati i finanziamenti anche agli Elementi del patrimonio culturale immateriale; ad oggi sono stati finanziati 9 progetti, per un ammontare di 859.673,00 euro.

Per quanto concerne l’EF 2020, stante la condizione straordinaria determinata dall’emergenza sanitaria, che ha anche posto limitazioni alla possibilità di fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, si sta procedendo con un’assegnazione straordinaria di contributi ugualmente ripartiti tra tutti i Siti e gli Elementi UNESCO che ne fanno richiesta.

Sono stati già assegnati 1.300.979,89 euro a sostegno della tutela e della fruizione di Siti ed Elementi e si stanno valutando le domande di contributo pervenute a seguito della riapertura dei termini dell’Avviso.