La convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (2001)
La tutela del patrimonio culturale sommerso, in quanto parte integrante del patrimonio culturale dell’Umanità, è esercitata in conformità degli stessi principi generali previsti per il patrimonio archeologico nel sottosuolo. Tali principi sono ribaditi e ampliati in un fondamentale strumento giuridico internazionale, la Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001 dalla Conferenza Generale degli Stati membri dell’UNESCO allo scopo di mettere in grado le parti di tutelare al meglio il patrimonio sommerso ed entrata in vigore il 2 gennaio 2009. La Convenzione è stata ratificata e resa esecutiva dal Parlamento italiano con la L. 157/2009; tuttavia le disposizioni generali in materia erano già presenti nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004), art. 94, come poi modificato con il D. Lgs. 62/2008.
Nell’ambito del quadro normativo internazionale, la Convenzione integra ed amplia le disposizioni di tutela inerenti il patrimonio culturale sommerso già presenti nella Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, prevedendo anche la possibilità di stesura di accordi regionali complementari che rafforzino le misure di prevenzione e protezione esistenti. Si stabilisce altresì uno standard comune sia per la protezione del patrimonio, prevedendo misure contro la possibilità che venga saccheggiato o distrutto, sia per la sua conoscenza e valorizzazione, incoraggiando anche le attività di ricerca. Tra le indicazioni più importanti è considerata prioritaria la conservazione in situ -ove possibile- rispetto ad altri tipi di intervento (recupero incluso).
Il testo del trattato si compone di un Preambolo, 35 articoli e un Allegato.
L’Allegato, nello specifico, contiene 36 Regole, costituite da disposizioni pratiche molto dettagliate riguardanti le attività dirette alla tutela del patrimonio (ad es.: la stesura di un progetto di ricerca, la competenza e qualificazione dei professionisti del settore, le metodologie di conservazione e gestione dei siti,etc.). Nell’ambito di tali attività, alcune dirette implicazioni sono costituite dalle forme di collaborazione attivate dal MiBACT con i Ministeri competenti nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 201/2016, in attuazione della Direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo attraverso la redazione di piani di gestione specifici per ogni settore (art. 5, c.1 m).
A livello organizzativo, ogni Paese sottoscrittore della Convenzione ha diritto di partecipazione e rappresentanza alla Conferenza degli Stati parte, che si tiene ogni due anni. Autentico “braccio operativo” della Convenzione, nonché consulente della Conferenza, è il Consiglio tecnico-scientifico, composto da 12 membri (archeologi subacquei) eletti fra i delegati degli Stati parte.