La Convenzione per la protezione di beni culturali in caso di conflitto armato (1954) e protocolli aggiuntivi
La Convenzione, stipulata a L’Aja e ratificata in Italia nel 1958, ispirata ai principi stabiliti nelle Convenzioni del 1899 e del 1907 e nel Patto di Washington del 15 aprile 1935, disciplina la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. La convenzione è stata seguita da due protocolli, volti a integrarne i contenuti e specificarne le modalità applicative.
La convenzione considera ‘beni culturali’ i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale e ne descrive le caratteristiche all’articolo 1, stabilendo che la protezione di tali beni ne comporta la salvaguardia ed il rispetto.
Inoltre essa:
- impone ai Paesi Membri di astenersi dall’utilizzazione dei beni culturali, de loro dispositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze, per scopi che potrebbero esporli a distruzione o a deterioramento in casi di conflitto armato e da ogni atto di ostilità, vandalismo o rappresaglia a loro riguardo;
- disciplina la materia in caso di occupazione totale o parziale del territorio di altri Stati membri, imponendo l’appoggio dell’azione delle autorità nazionali competenti e l’adozione dei provvedimenti conservativi necessari, in stretta collaborazione con tali autorità;
- predispone, nell’ambito delle Forze Armate, personale specializzato per la vigilanza dei beni culturali;
- istituisce un regime di ‘protezione speciale’ per un numero limitato di rifugi destinati a proteggere beni culturali mobili in caso di confitto armato, centri monumentali ed altri beni culturali a determinate condizioni chiarite dagli articoli da 2 a 6. I beni sotto protezione, specificamente contrassegnati, sono considerati immuni da ogni atto di ostilità e uso per fini militari. La convenzione prevede altresì la possibilità di sospensione dell’immunità in caso di violazione degli impegni da parte del paese membro e ne disciplina le modalità.
Considerata la complessità di attuazione della Convenzione, la sua stesura è stata seguita da un protocollo che ha declinato le modalità operative per la gestione dei beni culturali ricadenti su territori occupati durante un conflitto armato.
Con l’obiettivo di integrare ulteriormente i contenuti del trattato e allinearsi allo sviluppo del Diritto Internazionale, nel maggio 1999 è stato adottato un secondo protocollo orientato a semplificare l’applicazione del regime di ‘protezione speciale’.
In particolare, ai sensi dell’articolo 10 di tale protocollo, un bene culturale può essere collocato sotto la protezione rafforzata se soddisfa le seguenti condizioni:
- si tratta di un patrimonio culturale che riveste una grande importanza per l’umanità;
- è protetto da misure interne, giuridiche e amministrative adeguate che riconoscono il suo valore culturale e storico eccezionale e che garantiscono il più alto livello di protezione;
- non è utilizzato per scopi militari o per proteggere siti militari e lo Stato, sotto il cui controllo si trova, ha confermato in una dichiarazione che non sarà utilizzato per tali scopi.